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Sez. 1, Sentenza n. 1313 del 07/02/2000 (Rv. 533535 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione in favore di ente locale - Facoltà dell'espropriato di opporsi alla stima - Decorso del termine previsto dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971 per la proposizione dell'opposizione - Decadenza - Rilevabilità d'ufficio.
Stato
decisa il 2000-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533535-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Con riguardo all'esproprio in favore di Ente locale, la decadenza dell'espropriato dalla facoltà di opporsi alla stima dell'indennità, per decorso del termine di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 cod. civ.: ed infatti, l'autonomia e discrezionalità dell'Ente locale nella gestione dei propri debiti non comporta la sua facoltà di rinunziare agli effetti prodotti, a carico dei creditori, dalla avverata decadenza, trattandosi di sanzione stabilita dalla legge a tutela dell'interesse della collettività, afferente la erogazione di denaro a carico dei bilanci pubblici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Legge 22/10/1971 num. 265 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)