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Sez. 2, Sentenza n. 3768 del 29/12/1971 (Rv. 355595 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLE SPESE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - CONDANNA DELLA PARTE VITTORIOSA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355595-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLE SPESE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - CONDANNA DELLA PARTE VITTORIOSA - PRECLUSIONE.*

L'art 91 del cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, vieta che esse possano essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Al di fuori di una tale ipotesi, la decisione sulle spese e rimessa al giudizio discrezionale e, quindi, insindacabile in Cassazione, del giudice di merito che ben puo disporre a carico della parte parzialmente soccombente sia la condanna alla totalita delle spese, sia la compensazione delle medesime. (nella specie il giudice di primo grado, - respinta la domanda proposta da un amministratore di edificio in condominio per contestare i criteri di ripartizione delle spese inerenti all'ascensore, - aveva omesso di pronunciarsi sulla riconvenzionale del convenuto condominio intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all'arbitraria rimozione della gettoniera esistente nell'ascensore stesso da parte dell'amministratore. La Corte d' appello, confermato il rigetto della domanda attrice, aveva affermato che l'attore non aveva ragione di dolersi di tale omessa pronunzia neppure in ordine alle spese di lite, in quanto la proposizione della riconvenzionale non aveva minimamente inciso sul costo del processo). (V 276'70, mass n 345140).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)