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Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 07/06/1973 (Rv. 364510 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - INAMMISSIBILITA - COMPENSAZIONE TOTALE O PARZIALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364510-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - INAMMISSIBILITA - COMPENSAZIONE TOTALE O PARZIALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma dell'art 91 cod proc civ, le spese giudiziali non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, neppure in parte. Puo, invece, il giudice compensarle integralmente o parzialmente, prescindendo dal criterio della soccombenza, ove ravvisi l'esistenza di giusti motivi nell'Esercizio del suo potere discrezionale, che e insindacabile in Cassazione, a meno che non risulti giustificato con motivazione illogica od erronea. (Conf 3402/72, mass n 361261; 3768/71, mass n 355595).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)