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Sez. 6, Sentenza n. 883 del 22/02/1996 Cc. (dep. 17/04/1996) Rv. 204784 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio immediato - In genere | Richiesta da parte di un solo coimputato - Reiezione da parte del G.I.P. - Per esigenze di contemporanea valutazione dei fatti anche per gli altri imputati - Provvedimento abnorme - Sussistenza - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204784-01

Procedimenti speciali - Giudizio immediato - In genere

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del G.I.P. che abbia rigettato la richiesta di giudizio immediato proposta da un solo coimputato in base alla esigenza di contemporanea valutazione dei fatti contestati anche agli altri imputati. Tale provvedimento invero non è abnorme perché l'art. 455 cod. proc. pen. all'evidenza consente al predetto giudice di emettere decreto di diniego di giudizio immediato anche per motivi diversi dalla mancanza dei presupposti e delle condizioni cui è subordinata la richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 453 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 455 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 455 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)