Sez. 6, Ordinanza n. 1701 del 07/05/1999 Cc. (dep. 30/07/1999) Rv. 214323 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA DELL'IMPUTATO | Richiesta di giudizio immediato - Rigetto da parte del GIP - Impugnabilità del provvedimento - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA DELL'IMPUTATO
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, con il quale sia stata respinta la richiesta di giudizio immediato, trattandosi di atto in sè inoppugnabile. Nè i vizi dell'ordinanza che si risolvano nell'erroneo esercizio dei poteri di verifica dei presupposti dell'istanza dell'imputato, che si traduce nella rinuncia ad una garanzia posta a suo favore, quale quella dell'udienza preliminare, possono considerarsi tali da renderla incompatibile con i principi generali del sistema e, quindi, abnorme.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 453 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)