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Sez. L, Sentenza n. 12909 del 22/06/2016 (Rv. 640393 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sistema tariffario per la determinazione dei premi INAIL - Lavorazioni complesse - Riconduzione ad una tariffa unica - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640393-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Con riguardo al sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti all'INAIL, ove un'impresa svolga più attività (nella specie, segagione di blocchi di marmo e lavorazione delle lastre dagli stessi ricavate) e non sia possibile estrapolare dal risultato finale i singoli cicli di operazioni di cui la complessiva lavorazione concettualmente si compone, le diverse attività vanno unitariamente considerate ed assoggettate ad un'unica tariffa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto entrambe le suddette attività riconducibili alla voce 7261, concorrendo l'attività di trasformazione delle lastre a realizzare la "produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava", irrilevante la circostanza che le lavorazioni fossero svolte in locali diversi e con personale adibito a ciascuna di esse in via esclusiva).

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)