Sez. L, Sentenza n. 16523 del 21/08/2004 (Rv. 576060 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Istituti di patronato - Compimento di efficaci atti interruttivi della prescrizione in favore degli assistiti - Ammissibilità - Mancanza di un esplicito mandato - Rilevanza - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
Gli istituti di patronato possono compiere qualsiasi atto - con la sola esclusione delle conciliazioni e delle transazioni - in nome del lavoratore assicurato o dei suoi aventi causa a prescindere da un esplicito mandato, per il conseguimento e la liquidazione in sede amministrativa delle prestazioni previdenziali, ivi compresi gli atti interruttivi della prescrizione di diritti relativi alle prestazioni medesime.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1392, Legge 29/07/1947 num. 804 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)