Sez. U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005 (Rv. 583492 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Istituti di patronato - Compimento di efficaci atti interruttivi della prescrizione in favore degli assistiti - Legittimazione - Esplicito mandato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
La richiesta della prestazione previdenziale rivolta all'ente assicuratore da un istituto di patronato per conto dell'assicurato interrompe la prescrizione anche in difetto di delega, stante il potere di rappresentanza attribuito a detti istituti dall'art. 1 del d.lgs. C.P.S. n. 804 del 1947.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2943, Decreto Legisl. 29/07/1947 num. 804 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)