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Sez. 6, Sentenza n. 232 del 01/02/1969 Ud. (dep. 27/03/1969) Rv. 110815 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - LIMITI -RIGETTO DELL'APPELLO - RICORSO DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE -INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110815-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - LIMITI -RIGETTO DELL'APPELLO - RICORSO DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE -INAMMISSIBILITA.*

In caso di rigetto dell'appello del coimputato appellante, deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dal coimputato non appellante, atteso il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado, non essendosi verificato lo effetto estensivo dell'impugnazione. (Conf.103306, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)