Sez. 4, Sentenza n. 41951 del 06/11/2006 Ud. (dep. 21/12/2006) Rv. 235540 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Fondamento - Contenuto.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
L'obbligo del datore di lavoro di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa, implica anche, come desumibile dall'articolo 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, che allo stesso è imposto di "pretendere" che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza usando i mezzi di protezione messi a loro disposizione; ne consegue che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma secondo, cod.pen..
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)