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Sez. 4, Sentenza n. 4361 del 21/10/2014 Ud. (dep. 29/01/2015) Rv. 263200 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obblighi del datore di lavoro - Predisposizione e adozione delle misure antinfortunistiche - Posizione di garanzia - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263200-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)