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Sez. 3, Sentenza n. 26344 del 18/03/2009 Ud. (dep. 25/06/2009) Rv. 244373 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obbligo di messa a disposizione dei mezzi di protezione - Sussistenza - Obbligo di garantire che gli stessi siano idonei e siano mantenuti in buono stato di conservazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244373-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo di mantenere in buono stato di conservazione i mezzi di protezione messi a disposizione dei lavoratori e di sorvegliare che l'idoneità di detti mezzi persista nel tempo. (Fattispecie nella quale la morte del lavoratore, dovuta a trauma cranico da caduta all'alto di un'autocisterna, era stata causata dallo stato di consunzione delle calzature, che impediva un'adeguata aderenza alla superficie metallica del mezzo, nonché dell'elmetto di protezione, che si era sfilato nella caduta a causa del sottogola consumato, mezzi rivelatisi inidonei a proteggerlo da una caduta dall'alto).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 377 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)