Sez. 1, Sentenza n. 664 del 09/12/1999 Ud. (dep. 19/01/2000) Rv. 215243 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Contravvenzione di cui all'art.2 della legge n.1423 del 1956 - Provvedimento del Questore - Sindacabilità da parte del giudice penale - Limiti.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di contravvenzione al provvedimento del Questore previsto dall'art.2 della legge n.1423 del 1956, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre, invece, gli è consentito soltanto il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto. Pertanto, nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, esso può essere disapplicato solo se in punto di fatto si accerti che gli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità siano insussistenti.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)