Sez. 1, Sentenza n. 248 del 13/12/2007 Ud. (dep. 07/01/2008) Rv. 238767 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Contravvenzione di cui all'art. 2, L. n.1423 del 1956 - Provvedimento del Questore - Sindacabilità da parte del giudice penale - Limiti.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di contravvenzione al provvedimento del Questore previsto dall'art. 2 L. n.1423 del 1956, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo, mentre, invece, gli è consentito soltanto il sindacato di legittimità sul provvedimento, consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto, se non vi è evidenza di abuso del potere discrezionale. Pertanto, nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, esso non può essere disapplicato.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1453 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)