Sez. 1, Sentenza n. 716 del 21/10/1996 Ud. (dep. 03/02/1997) Rv. 204339 - 01
Atto amministrativo | Sindacabilità da parte del giudice penale - Limiti - Eccesso di potere - Controllo del giudice penale - Limiti - Fattispecie.
Atto amministrativo
Il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimità degli atti amministrativi, e cioè violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere. Riguardo a tale ultimo vizio, tuttavia, il potere-dovere del giudice ordinario di controllare l'atto amministrativo trova il suo limite nella valutazione intrinseca del potere discrezionale riservato alla pubblica Amministrazione, per cui il vizio logico-giuridico del provvedimento può essere censurato soltanto in quanto si traduca in vizio di legittimità, evenienza che si verifica esclusivamente quando il vizio è manifestamente aberrante per assoluto difetto di nesso tra presupposti di fatto e conclusioni, così da porre in evidenza un abuso del potere discrezionale. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)