Sez. L, Sentenza n. 684 del 01/02/1990 (Rv. 465105 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - DERMATOSI ALLERGICA - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - DERMATOSI ALLERGICA - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo all'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il requisito dell'inabilità permanente totale o parziale, che condiziona l'insorgenza del diritto alle prestazioni assicurative, non presuppone la sussistenza di una malattia in atto, ma deve intendersi la conseguenza invalidante di un infortunio o di una malattia professionale; da ciò discende che anche la dermatosi allergica può rappresentare una malattia professionale indennizzabile, ove lo stato di sensibilizzazione reattiva dello organismo a determinati agenti allergizzanti abbia carattere permanente tale da ridurre totalmente o parzialmente la capacità lavorativa del lavoratore nella misura di legge ancorché quest'ultimo non possa considerarsi ammalato al di fuori del contratto con le sostanze suddette. (Conf 5647/88, mass n 460193; (Conf 5353/88, mass n 459998).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)