Sez. 5, Sentenza n. 21773 del 15/10/2014 (Rv. 632730 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Riforma del servizio di riscossione - Effetti - Trasferimento di funzioni dalle precedenti concessionarie ad Equitalia s.p.a. - Successione nei rapporti controversi - Art. 111 cod. proc. civ. - Conseguenze in ordine alla legittimazione processuale.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di riscossione dei tributi, il d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'attribuire la funzione di riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., non ha comportato l'estinzione delle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, le quali, essendo state parti nel giudizio di primo grado hanno interesse all'impugnazione e conservano la legittimazione processuale ai sensi della art. 111 cod. proc. civ., con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)