Sez. 1, Sentenza n. 8515 del 12/04/2006 (Rv. 590548 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Prosecuzione del processo tra le parti originarie - Intervento del successore a titolo particolare - Legittimazione distinta e autonoma - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ("ad causam") conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma terzo, del successore a titolo particolare che ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma. Ai fini della domanda di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 ciascuno di loro non potrà che riferire conseguentemente la pretesa indennitaria da violazione del termine di durata ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel processo presupposto, non essendogli consentito di avvalersi dell'altrui diritto all'indennizzo, sommando i periodi di rispettiva competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)