Sez. 3, Sentenza n. 18873 del 15/09/2011 (Rv. 619721 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE | Concessionario per la riscossione dei tributi - Art. 41 del d.lgs n. 112 del 1999 - Riconoscimento della possibilità di stare in giudizio personalmente in alcuni casi - Possibilità di stare in giudizio personalmente nell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE
L'art. 41 del d.lgs 13 aprile 1999, n. 112, che consente al dipendente delegato del concessionario per la riscossione di compiere atti inerenti il servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione (comma 1) e di stare in giudizio personalmente, "salvo che non debba procedersi ad istruzione" in alcuni specifici giudizi di cognizione (comma 2, come modificato dal d.l. 3 ottobre 2008, n. 262, conv. in legge 24 novembre 2008, n. 286, con riferimento, in particolare, alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'art. 101, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al ricorso di cui all'art. 499 cod. proc. civ. ed alla citazione di cui all'art. 543, comma 2, cod. proc. civ.), non abilita il concessionario medesimo alla difesa personale, per il tramite di suoi dipendenti all'uopo espressamente delegati, in ulteriori giudizi di cognizione ed in particolare in quello relativo all'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ., per il quale occorre, ex art. 82 cod. proc. civ., la rappresentanza di un difensore iscritto al relativo albo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 41, Decreto Legge 03/10/2008 num. 262, Legge 24/11/2008 num. 286, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)