Sez. L, Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019 (Rv. 654506 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Ex lettori di lingua straniera - Trasformazione in collaboratori ed esperti linguistici ex d.l. n. 2 del 2004 - Trattamento retributivo - Diritto agli adeguamenti retributivi triennali previsti per il personale docente - Configurabilità - Fondamento - Limiti.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
I lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici, in applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 14 gennaio 2004, adottato per conformare l'ordinamento interno a quello UE, hanno diritto, proporzionalmente all'impegno orario assolto, ad un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito e pertanto anche al riconoscimento degli adeguamenti triennali della retribuzione con decorrenza dal primo contratto stipulato con l'Università e sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto, oltre che alla conservazione della eventuale condizione economica di maggior favore con percezione di un assegno "ad personam". Resta però escluso che la retribuzione possa rimanere agganciata anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito, stante la specificità propria del ruolo dei collaboratori linguistici, rispetto a quello dei docenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 05/03/2006 num. 63, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Legge 05/03/2004 num. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)