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Sez. 2, Sentenza n. 1286 del 27/02/1979 (Rv. 397532 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE - NULLITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397532-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE - NULLITA - CONDIZIONI.*

Mentre nell'ipotesi di cui all'art 1261 cod civ si ha nullita del contratto se gli avvocati si rendano cessionari dei medesimi diritti sui quali verte la controversia pendente davanti all'autorita giudiziaria, nel caso, invece, dell'art 2233 cod civ, il patto di quota di lite colpito da nullita e configurabile rispetto a qualsiasi negozio relativo ai beni formanti oggetto di patrocinio legale anche non contenzioso, sempre che tali beni siano destinati a compensare in tutto o in parte le prestazioni del difensore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1261, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)