Sez. 1, Sentenza n. 5974 del 11/11/1981 (Rv. 416753 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - ART. 24 LEGGE FALLIMENTARE - INAPPLICABILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - ART. 24 LEGGE FALLIMENTARE - INAPPLICABILITÀ.*
L'art. 24 della legge fallimentare, secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, non è applicabile nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, nella quale il tribunale non ha la veste di organo della procedura stessa. (V 2032/75, mass n 375750; (Conf 3079/78, mass n 397532).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)