Sez. 2, Sentenza n. 4078 del 18/06/1986 (Rv. 446885 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE - COMPENSO COLLEGATO ALLA IMPORTANZA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED AL VALORE DELLA CONTROVERSIA E NON IN MODO TOTALE O PREVALENTE ALL'ESITO DELLA LITE - VALIDITÀ DEL PATTO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE - COMPENSO COLLEGATO ALLA IMPORTANZA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED AL VALORE DELLA CONTROVERSIA E NON IN MODO TOTALE O PREVALENTE ALL'ESITO DELLA LITE - VALIDITÀ DEL PATTO.*
Non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2232 cod. civ., non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di Vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) ma non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista - ancorché limitato agli acconti versati - sia sostanzialmente - anche se implicitamente - collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite. (V 6073/85, mass n 443208; (V 2455/84, mass n 434478; (V 4777/80, mass n 408592; (V 1286/79, mass n 397532; (V 1701/76, mass n 380467; (V 167/76, mass n 378810).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)