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Sez. T, Ordinanza n. 2487 del 05/02/2026 (Rv. 678010-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione prima casa - Mancato trasferimento nell'immobile - Causa di forza maggiore - Requisiti - Mancato rilascio del bene da parte del conduttore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678010-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, la causa di forza maggiore giustificante il mancato trasferimento nell'immobile può essere invocata dall'acquirente quando, nonostante la sua tempestiva attivazione, l'omissione sia imputabile non ad un comportamento a lui direttamente o indirettamente ascrivibile ma ad una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, che renda inesigibile l'adempimento richiesto per giovarsi dell'agevolazione, non potendo considerarsi tale il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore, nel caso di locazione già in atto alla data di stipula del contratto di compravendita, in quanto evenienza prevedibile, anche in considerazione dei tempi necessari ad ottenere giudizialmente la consegna coattiva del bene da parte del locatario.

DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Cod. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)