Sez. T, Ordinanza n. 18246 del 04/07/2025 (Rv. 675711-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Revoca agevolazione "prima casa" per mancata rivendita entro un anno di altro immobile già acquistato con il beneficio - Vendita dell'immobile con il prezzo imposto - Ritardo nella procedura di affrancazione - Causa di forza maggiore - Insussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di revoca di agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta di registro, la mancata vendita entro un anno di altro immobile già acquistato con tale beneficio non costituisce causa di forza maggiore ove, in presenza di un vincolo di prezzo massimo, il ritardo sia dipeso dalla procedura di affrancazione ad opera del Comune, in quanto il contribuente ben avrebbe potuto alienare l'immobile al prezzo imposto, inferiore a quello di mercato, con conseguente insussistenza di un'oggettiva impossibilità di vendita.
DPR 26/04/1986 num. 131 all. TPP art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)