Sez. 5, Sentenza n. 13220 del 06/06/2007 (Rv. 599658 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Spese e componenti negativi - Deducibilità - Condizioni - Iscrizione nel conto dei profitti e delle perdite - Esclusione - Registrazione - Esclusione - Desumibilità da una contabilità regolare - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'efficacia retroattiva dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. 27 aprile 1990 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale ha fornito l'interpretazione autentica degli artt. 74 e 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo la deducibilità delle spese e dei componenti negativi del reddito d'impresa anche in mancanza dell'iscrizione nel conto dei profitti e delle perdite, e l'ulteriore ampliamento delle facoltà di prova del contribuente, derivante dall'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, cheha abolito, con effetto anche sui processi pendenti, l'obbligo di registrazione previsto dal comma sesto dell'art. 75 cit., non escludono la necessità che i predetti componenti siano desumibili da una contabilità regolarmente tenuta, la quale consenta di correlarli ai ricavi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 5, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2 com. 6, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)