Sez. 2, Sentenza n. 1825 del 18/07/1967 (Rv. 328728 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - DISPOSIZIONI DI CUI ALLO ART 37 DEL DPR N 818 DEL 1957 - CARATTERE INTERPRETATIVO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - DISPOSIZIONI DI CUI ALLO ART 37 DEL DPR N 818 DEL 1957 - CARATTERE INTERPRETATIVO.*
Le Disposizioni di cui all'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1957, n.818, che prevedono le varie ipotesi nelle quali, quando la sospensione del rapporto assicurativo sia determinata dall'insorgenza di situazioni obiettive che abbiano impedito la normale evoluzione del rapporto, restano integri i diritti gia maturati dal lavoratore nel momento in cui il rapporto stesso e rimasto sospeso, hanno una portata interpretativa, e non innovativa, della precedente legislazione previdenziale. Pertanto, la vedova di un lavoratore, il cui rapporto assicurativo con l' INPS sia rimasto sospeso, a seguito di sua iscrizione, per essere divenuto dipendente comunale, ad altro ente previdenziale (cassa previdenza degli enti locali), puo richiedere all' INPS la pensione di riversibilita, invocando l'art. 37 predetto, nel caso che presso il nuovo posto di lavoro non sia maturato un periodo sufficiente per la concessione della pensione e cio anche nel caso che la morte del lavoratore sia avvenuta prima della entrata in vigore della norma medesima. (Cfr. Corte costituzionale 71-61).*
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)