Sez. L, Sentenza n. 789 del 09/02/1982 (Rv. 418618 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ESCLUSIONE DEI PERIODI DI ISCRIZIONE AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DAL COMPUTO DEL QUINQUENNIO PREVISTO - CONDIZIONE - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ESCLUSIONE DEI PERIODI DI ISCRIZIONE AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DAL COMPUTO DEL QUINQUENNIO PREVISTO - CONDIZIONE - ESTREMI.*
A norma dell'ultimo comma dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (recante norme di attuazione e coordinamento della legge 4 aprile 1952 n. 218 sul riordinamento delle pensioni della Assicurazione obbligatoria i.V.S.), il quale costituisce espressione di un principio generale già contenuto nella legislazione previdenziale, l'esclusione dei periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive della Assicurazione i.V.S., o dei periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per Invalidità o per i superstiti e per il versamento dei contributi per la prosecuzione volontaria è subordinata alla condizione che gli anzidetti trattamenti non diano luogo a corresponsione di pensione e tale condizione è integrata solo dall'impossibilità di futura maturazione del diritto a pensione, per cessazione dall'impiego o morte prima della scadenza del termine utile. (V 4115/81, mass n 414769; (V 1507/70, mass n 347347; (V 1825/67, mass n 328728).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)