diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4115 del 24/06/1981 (Rv. 414769 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - ASSEGNI INTEGRATIVI - DIRITTO ALL'INDENNITA ORDINARIA - REQUISITO CONTRIBUTIVO - BIENNIO EX ART 19 DEL RDL N 636 DEL 1939 - PERIODI DI LAVORO SUBORDINATO ALL'ESTERO NON SOGGETTI A CONTRIBUZIONE - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE EX ART 37 DEL DPR N 818 DEL 1957 - DIRITTO ALL'INDENNITA INTEGRATIVA DI DISOCCUPAZIONE EX ARTT 1 E 2 DELLA LEGGE N 12 DEL 1970 - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1981-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414769-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - ASSEGNI INTEGRATIVI - DIRITTO ALL'INDENNITA ORDINARIA - REQUISITO CONTRIBUTIVO - BIENNIO EX ART 19 DEL RDL N 636 DEL 1939 - PERIODI DI LAVORO SUBORDINATO ALL'ESTERO NON SOGGETTI A CONTRIBUZIONE - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE EX ART 37 DEL DPR N 818 DEL 1957 - DIRITTO ALL'INDENNITA INTEGRATIVA DI DISOCCUPAZIONE EX ARTT 1 E 2 DELLA LEGGE N 12 DEL 1970 - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA.*

La disposizione dell'art 37 del DPR 26 aprile 1957 n 818 - secondo la quale dal biennio previsto dall'art 19 del RDL 14 aprile 1939 n 636, in relazione al quale si determina il requisito contributivo necessario per il diritto all'indennita ordinaria di disoccupazione, sono esclusi i periodi di lavoro subordinato all'estero non soggetti, in base a convenzioni ed accordi internazionali, a contribuzione assicurativa contro la disoccupazione involontaria - trova applicazione anche ai fini dell'acquisizione del diritto alla indennita integrativa di disoccupazione prevista dagli artt 1 e 2 della legge 2 febbraio 1970 n 12; e cio sia in virtu dell'organico collegamento tra detta indennita integrativa e l'ordinaria indennita di disoccupazione (desumibile, in particolare, dalla formulazione del secondo comma dell'art 1 della citata legge), sia in virtu del carattere generale del principio (positivamente affermato dall'art 37 del DPR n 818 del 1957 ma gia insito nella precedente normativa previdenziale) della neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo determinata da situazioni impeditive obiettive. (V 1507/70, mass n 347347; (V 1825/67, mass n 328728; (V 71/61, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 19, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST., Legge 02/02/1970 num. 12 art. 1, Legge 02/02/1970 num. 12 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)