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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25861 del 09/12/2014 (Rv. 633391 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - CONSENSUALE | Giudizio di divorzio - Contemporanea pendenza del giudizio di annullamento della separazione consensuale omologata tra gli stessi coniugi - Sospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., del primo dei suddetti procedimenti - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633391-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - CONSENSUALE

La pendenza di una lite sulla validità dell'accordo giustificativo della separazione consensuale tra coniugi pregiudica, in senso tecnico giuridico, l'esito del giudizio, contemporaneamente pendente, di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, e ne comporta la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., perché l'eventuale annullamento di quell'accordo determinerebbe il venir meno, con effetto "ex tunc", di un presupposto indispensabile della pronuncia di divorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)