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Sez. 5, Sentenza n. 1768 del 30/01/2004 (Rv. 569804 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Royalties percepite in Italia da soggetto non residente - Convenzione italo - britannica contro le doppie imposizioni del 21 ottobre 1988 ratificata con legge n. 329 del 1990 - Imposizione sussidiaria da parte dello Stato in cui i diritti sono erogati - Disciplina prevista dall'art. 12 - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 2004-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569804-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

L'art. 12 della convenzione del 21 ottobre 1988 fra l'Italia e il Regno Unito, avente ad oggetto evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sui redditi, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329, nel prevedere, in una con il principio per cui i diritti corrisposti per uso e sfruttamento di marchi e brevetti vengano tassati in via definitiva nel paese del beneficiario, la possibilità che lo Stato in cui tali diritti vengano erogati li sottoponga anch'esso a tassazione se il soggetto che li percepisca ne sia l'effettivo beneficiario, va interpretato non già nel senso che esso attribuisca a ciascuno Stato una mera facoltà, da esercitarsi in via discrezionale, con apposita adozione di successivi atti normativi interni, di procedere a detta tassazione "sussidiaria" , ma nel senso che è esso stesso che attribuisce direttamente a ciascuno Stato - la cui legislazione preveda (come per l'Italia: artt. 25, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 20, secondo comma, lettera c, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) l'imposizione delle royalties pagate ad un residente dell'altro stato - detta potestà impositiva sussidiaria, entro il limite quantitativo massimo dell'8% imposto dalla concorrente imponibilità in via primaria del corrispondente reddito nello Stato di residenza del percipiente.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1990 num. 329 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 20 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)