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Sez. 5, Sentenza n. 6038 del 25/03/2004 (Rv. 571555 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Interessi e canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di brevetti corrisposti in Italia a soggetto non residente - Convenzione italo-olandese contro le doppie imposizioni dell'8 maggio 1990 ratificata con legge n. 305 del 1993 - Imposizione sussidiaria da parte dello Stato in cui i diritti sono erogati - Disciplina previste dagli artt. 11 e 12 - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 2004-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571555-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Gli artt. 11 e 12 della convenzione dell'8 maggio 1990 fra l'Italia e il Regno dei Paesi Bassi, avente ad oggetto evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sui redditi, ratificata con legge 26 luglio 1993, n. 305, nel prevedere, in una con il principio per cui gli interessi e i canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di brevetti vengano tassati nel paese del beneficiario, la possibilità che lo Stato in cui tali diritti vengano erogati li sottoponga anch'esso a tassazione se il soggetto che li percepisce ne sia l'effettivo beneficiario, va interpretata non già nel senso che la tassazione "sussidiaria" è rimessa ad un successivo accordo tra le parti (come erroneamente si argomenta dalla previsione che "Le autorità competenti dei due Stati regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione" dell'imposta sussidiaria), ma nel senso che le disposizioni attribuiscono l'incondizionata potestà impositiva sussidiaria sugli interessi e le royalties pagate ad un residente dell'altro Stato quando la legislazione dello Stato di provenienza lo preveda (come per l'Italia: artt. 26, quinto comma, 25, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 20, secondo comma, lettera c, del d.P.R. 22 dicembre 1983, n. 917), e quando l'imposta sia liquidata (come è pacifico nella specie) nel rispetto dell'aliquota massima pattiziamente consentita.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1993 num. 305, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 20 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)