Sez. 5, Sentenza n. 3251 del 20/03/2000 (Rv. 534892 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | "Royalties" percepite in Italia - Convenzione Italo Britannica del 21 ottobre 1988 ratificata con legge n. 329 del 1990 - Disciplina prevista dall'art. 12 - Portata.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
L'art. 12 della legge n. 329 del 1990 - con la quale è stata ratificata la Convenzione con la Gran Bretagna del 21 ottobre 1988 avente ad oggetto lo scopo di evitare le doppie imposizioni e di prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sui redditi - laddove prevede (in una con il principio per cui i diritti corrisposti per uso e sfruttamento di marchi e brevetti vangano tassati in via definitiva nel paese del beneficiario) la possibilità, per lo Stato in cui essi diritti vengano erogati, di sottoporli anch'esso a tassazione se il soggetto che li percepisca ne sia l'effettivo beneficiario, va interpretato non già nel senso che esso attribuisca a ciascuno Stato - nel ricorso delle necessarie condizioni - una mera facoltà (da esercitarsi in via discrezionale, con apposita adozione di successivi atti normativi interni) di procedere a detta tassazione "sussidiaria" , ma nel senso che è esso stesso che attribuisce direttamente a ciascuno Stato detta potestà impositiva sussidiaria. D'altra parte, la norma in questione, laddove prevede che l'imposta così applicata non possa "eccedere l'8% dell'ammontare lordo dei canoni", lungi dal dovere essere letta nel senso per cui essa attribuisca alle autorità fiscali una scelta dell'aliquota di tassazione applicabile, fino al predetto massimo dell'8%, va interpretata nel senso per cui lo Stato di residenza dello erogante, nell'applicare la propria disciplina d'imposizione diretta e nel determinare conseguentemente l'imposta dovuta, non possa superare il limite dell'8% dell'ammontare delle royalties corrisposte.
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1990 num. 329 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)