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Sez. 1, Sentenza n. 6282 del 03/12/1979 (Rv. 403014 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - FALLIMENTO DEL DEBITORE IPOTECARIO E DEL TERZO DATORE DI IPOTECA - AMMISSIONE DEL CREDITORE IPOTECARIO AL PASSIVO DI CIASCUNO DEI DUE FALLIMENTI PER L'INTERO AMMONTARE DEL CREDITO MATURATO - PIANO DI RIPARTO DEL FALLIMENTO DEL TERZO DATORE - COLLOCAZIONE DEL CREDITORE PER UNA PARTE RESIDUA DI CAPITALE, IN VIRTU DI UNA DIVERSA IMPUTAZIONE DELLE SOMME RICEVUTE NEL FALLIMENTO DEL DEBITORE A TOTALE PAGAMENTO DI CAPITALE, SPESE E INTERESSI ASSISTITI DALLA PRELAZIONE IPOTECARIA - OPPOSIZIONE DI UN CREDITORE CHIROGRAFARIO SUL PRESUPPOSTO DELL'ILLEGITTIMITA DELL'IMPUTAZIONE OPERATA EX ART 1194 COD CIV - AMMISSIBILITA - DEFINITIVITA DELLO STATO PASSIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403014-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - FALLIMENTO DEL DEBITORE IPOTECARIO E DEL TERZO DATORE DI IPOTECA - AMMISSIONE DEL CREDITORE IPOTECARIO AL PASSIVO DI CIASCUNO DEI DUE FALLIMENTI PER L'INTERO AMMONTARE DEL CREDITO MATURATO - PIANO DI RIPARTO DEL FALLIMENTO DEL TERZO DATORE - COLLOCAZIONE DEL CREDITORE PER UNA PARTE RESIDUA DI CAPITALE, IN VIRTU DI UNA DIVERSA IMPUTAZIONE DELLE SOMME RICEVUTE NEL FALLIMENTO DEL DEBITORE A TOTALE PAGAMENTO DI CAPITALE, SPESE E INTERESSI ASSISTITI DALLA PRELAZIONE IPOTECARIA - OPPOSIZIONE DI UN CREDITORE CHIROGRAFARIO SUL PRESUPPOSTO DELL'ILLEGITTIMITA DELL'IMPUTAZIONE OPERATA EX ART 1194 COD CIV - AMMISSIBILITA - DEFINITIVITA DELLO STATO PASSIVO - IRRILEVANZA.*

Nel caso in cui il creditore ipotecario - ammesso sia al fallimento del debitore ipotecario, sia a quello del terzo datore di ipoteca, per l'intero ammontare del credito maturato alla data delle rispettive sentenze dichiarative - sia stato collocato nel piano di riparto del fallimento del terzo datore come creditore ipotecario di una parte residua di capitale, in forza di una diversa imputazione delle somme ricevute nel fallimento del debitore principale, a totale pagamento del capitale, delle spese e degli interessi assistiti dalla prelazione ipotecaria, l'opposizione proposta in Sede di riparto da un creditore chirografario del terzo datore di ipoteca per sostenere l'illegittimita dell'imputazione operata a norma dell'art 1194 cod civ non puo ritenersi preclusa dalla definitivita dello stato passivo, in quanto l'opponente non pone in discussione l'entita del credito e degli interessi o l'estensione della garanzia ipotecaria, come accertati in Sede di verifica, ma chiede appunto che sia garantita l'osservanza dello stato passivo in Sede di riparto, contestando unicamente i criteri di imputazione di somme successivamente pagate al creditore dal debitore principale. (V 1333/76, mass n 380016; (V 1746/75, mass n 375389).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)