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Sez. 1, Sentenza n. 743 del 04/02/1981 (Rv. 411219 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CREDITO RISULTANTE DA SALDO DI CONTO CORRENTE A FAVORE DI UN ISTITUTO BANCARIO - AMMISSIONE DEFINITIVA ALLO STATO PASSIVO - DECURTAZIONE DI SOMME INCASSATE DALLA BANCA PER CONTO DEL CORRENTISTA FALLITO DOPO LA CHIUSURA DEL CONTO ED A PARZIALE SODDISFACIMENTO DEL CREDITO - AZIONE REVOCATORIA CONTRO TALI PAGAMENTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411219-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CREDITO RISULTANTE DA SALDO DI CONTO CORRENTE A FAVORE DI UN ISTITUTO BANCARIO - AMMISSIONE DEFINITIVA ALLO STATO PASSIVO - DECURTAZIONE DI SOMME INCASSATE DALLA BANCA PER CONTO DEL CORRENTISTA FALLITO DOPO LA CHIUSURA DEL CONTO ED A PARZIALE SODDISFACIMENTO DEL CREDITO - AZIONE REVOCATORIA CONTRO TALI PAGAMENTI - AMMISSIBILITA.*

L'ammissione definitiva allo stato passivo fallimentare del credito risultante a saldo di conto corrente in favore di un istituto bancario, non impedisce (nel caso di decurtazione di somme incassate da quest'ultimo per conto del correntista fallito, dopo la chiusura del conto, a parziale soddisfacimento di detto credito) al curatore del fallimento a esperire l'Azione revocatoria per contestare, ai sensi dell'art 67 della legge fallimentare, la efficacia dei pagamenti parziali connessi alla riscossione di tali somme, poiche, data l'autonomia dei suddetti pagamenti rispetto al negozio da cui deriva il credito ammesso, nessun ostacolo deriva all'esperimento dell'Azione suindicata dal provvedimento decisorio di ammissione al passivo di quest'ultimo, e, pertanto, anche se per l'impugnativa del suddetto provvedimento sia intervenuta una sentenza del tribunale fallimentare, questa non puo spiegare effetto preclusivo in ordine a quei pagamenti, che non concorrenti alla formazione del conto, ma alla sua successiva parziale Estinzione, non costituiscono premessa indispensabile della decisione. (V 5217/80, mass n 409044; (V 6282/79, mass n 403014; (V 1333/76, mass n 380016; (V 317/75, mass n 373556; (V 1803/74, mass n 369993; (V 1753/74, mass n 369924; (V 3277/73, mass n 367132; (contra 1015/73, mass n 363430; (contra 1929/72, mass n 359011).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 71, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 71, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)