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Sez. U, Sentenza n. 1333 del 15/04/1976 (Rv. 380016 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - AMMISSIONE DEFINITIVA DEL CREDITO RESIDUO RISULTANTE DA SALDO DI CONTO CORRENTE - AZIONE REVOCATORIA NEI CONFRONTI DELLE SINGOLE PARTITE DEL CONTO - AMMISSIBILITA - VERSAMENTI ED ACCREDITI AVENTI NATURA DI PAGAMENTI PARZIALI - ESTRANEITA AL PROVVEDIMENTO DECISORIO DI AMMISSIONE AL PASSIVO - REVOCAZIONE - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE - ESITO POSITIVO DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE REVOCATORIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380016-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - AMMISSIONE DEFINITIVA DEL CREDITO RESIDUO RISULTANTE DA SALDO DI CONTO CORRENTE - AZIONE REVOCATORIA NEI CONFRONTI DELLE SINGOLE PARTITE DEL CONTO - AMMISSIBILITA - VERSAMENTI ED ACCREDITI AVENTI NATURA DI PAGAMENTI PARZIALI - ESTRANEITA AL PROVVEDIMENTO DECISORIO DI AMMISSIONE AL PASSIVO - REVOCAZIONE - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE - ESITO POSITIVO DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE REVOCATORIA - CONSEGUENZE.*

L'ammissione definitiva allo stato passivo fallimentare del credito residuo risultante, in favore di istituto bancario, da saldo di conto corrente, ancorche effettuata senza riserva di Azione revocatoria, di per se non preclude al curatore del fallimento di promuovere successivamente l'Azione revocatoria medesima nei confronti delle singole partite del conto e, precisamente, dei versamenti del correntista fallito, o degli accrediti effettuati in suo favore dalla banca, con il ricavato della vendita di beni o titoli ricevuti in garanzia; versamenti ed accrediti aventi entrambi natura di pagamenti parziali e, quindi, revocabili nei casi e nei modi di cui all'art 67 della legge fallimentare.In dette ipotesi, infatti, l'Azione revocatoria, esercitata al fine di ottenere la ricostruzione dello attivo, attraverso la declaratoria di inefficacia di Atti compiuti in violazione della par condicio creditorum, trova i suoi presupposti in fatti estranei ai limiti oggettivi del provvedimento decisorio di ammissione al passivo, il quale si sostanzia esclusivamente nel riconoscimento della legittimazione del creditore a partecipare alla distribuzione dell'attivo, per il saldo residuo a suo favore, e, pertanto, non puo spiegare effetto preclusivo in ordine a questioni non decise e non costituenti premessa indispensabile della decisione. D'altra parte, l'Azione revocatoria degli indicati pagamenti, in caso di esito positivo, non comporterebbe alcuna riduzione o compressione del provvedimento di ammissione al passivo, ma soltanto l'eventuale Costituzione, mediante il ricorso alla procedura di cui all'art 71 della legge fallimentare, di un titolo distinto e cronologicamente posteriore, legittimante un'ulteriore ammissione del creditore al passivo, per le somme che abbia dovuto restituire alla massa. (Conf 317/75, mass n 373556; (Conf 1803/74, mass n 369993; (Conf 1753/74, mass n 369924; (Conf 3277/73, mass n 367132; (contra 1015/73, mass n 363430; (contra 1929/72, mass n 359011).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1853, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 71, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 71, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)