Sez. L, Sentenza n. 15688 del 28/07/2016 (Rv. 640795 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998 - Presupposti - Incremento occupazionale - Persistenza della condizione - Necessità - Mancanza - Perdita del beneficio - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
La concessione degli sgravi contributivi di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato attesa la finalità della legge di favorirne l' incremento, sicché il venir meno di tale condizione determina l'integrale perdita del diritto al beneficio avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)