diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8240 del 22/04/2015 (Rv. 635158 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi di cui alla legge n. 448 del 1998 - Fine lavori edili - Licenziamento dei lavoratori - Decadenza dal diritto allo sgravio - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635158-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di sgravi contributivi di cui all'art. 3, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di cessazione anticipata dei lavori edili per mancato rinnovo del contratto di appalto, il licenziamento del personale prima della scadenza del triennio di cui alla citata disposizione, determina la decadenza dal diritto allo sgravio, atteso che nel settore dell'edilizia la mancanza di ulteriori commesse di lavoro non può considerarsi evento imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, rientrando, piuttosto, nel normale rischio di impresa connesso alla natura dei lavori in questione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)