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Sez. 2, Sentenza n. 3311 del 14/05/1983 (Rv. 428202 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - NON FRONTEGGIANTISI - DISCIPLINA EX ART. 873 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428202-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - NON FRONTEGGIANTISI - DISCIPLINA EX ART. 873 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La disciplina sulle distanze tra costruzioni di cui all'art. 873 cod. civ. ed alle norme integrative, avendo la finalità di impedire la formazione di intercapedini, trova applicazione solo quando i due fabbricati, sorgenti su bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano anche in minima parte, talché, supponendo di farli avanzare verso il confine, essi si incontrino almeno in un punto. (V 3480/78, mass n 392964; (V 2548/72, mass n 360058).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)