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Sez. 1, Sentenza n. 6168 del 04/11/1997 Cc. (dep. 16/12/1997) Rv. 209134 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di fungibilità della pena - Adozione di provvedimento "de plano" - Nullità assoluta - Conseguenti poteri della Cassazione.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209134-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, di provvedimento "de plano" su un'istanza di fungibilità della pena, integra una nullità di ordine generale ed assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Ne consegue che la Corte di cassazione, adita con ricorso per vizio di motivazione del provvedimento in questione, deve previamente rilevare il vizio procedurale e annullare con rinvio per nuova deliberazione nelle forme previste dall'art 666 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)