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Sez. 3, Sentenza n. 11421 del 29/01/2013 Cc. (dep. 11/03/2013) Rv. 254939 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Omessa fissazione dell'udienza camerale - Nullità assoluta - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254939-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge é affetto da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie relativa ad omessa fissazione di udienza camerale a seguito della richiesta di eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale di sentenza di patteggiamento, in violazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)