Sez. 3, Sentenza n. 11421 del 29/01/2013 Cc. (dep. 11/03/2013) Rv. 254939 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Omessa fissazione dell'udienza camerale - Nullità assoluta - Configurabilità - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge é affetto da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie relativa ad omessa fissazione di udienza camerale a seguito della richiesta di eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale di sentenza di patteggiamento, in violazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)