Sez. 3, Sentenza n. 46786 del 20/11/2008 Cc. (dep. 18/12/2008) Rv. 242477 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Omessa fissazione dell'udienza camerale - Nullità assoluta - Configurabilità - Rimedi.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti per una nuova deliberazione nelle forme previste, il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume "de plano", ovvero senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, perché affetto da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato e l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)