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Sez. 1, Sentenza n. 10564 del 10/12/1994 (Rv. 489111 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Immobili appartenenti a enti non commerciali - Concessione in locazione e destinazione delle rendite ai fini istituzionali dell'ente - Esenzione dall'INVIM decennale - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1994-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489111-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

L'esenzione dall'I.N.V.I.M. decennale in relazione agli incrementi di valore degli immobili appartenenti ad enti non commerciali e destinati all'esercizio delle attività istituzionali di cui all'art. 25, comma secondo, lett. c), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.643, non opera allorquando l'immobile sia concesso in locazione a terzi e le rendite di esso vengano destinate al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente proprietario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)