Sez. 1, Sentenza n. 6758 del 20/07/1994 (Rv. 487438 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) | Immobili di enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - I.N.V.I.M. decennale - Esenzione - Presupposto - Utilizzazione degli immobili al fine di trarne risorse finanziarie - Conseguenze - Imposta - Riduzione del 50 per cento - Decennio anteriore al primo gennaio 1976 - Predetta disciplina - Applicabilità - Contrasto della stessa con gli artt. 3 e 53 Cost. - Esclusione.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici)
In tema di I.N.V.I.M. decennale l'esenzione dal pagamento dell'imposta relativamente agli immobili appartenenti agli enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (indicati, in materia d'I.R.P.E.G., nell'art. 2, lett. C., del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598), che siano destinati all'esercizio delle attività istituzionali, prevista dall'art. 25 secondo comma lett. C., del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 come modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975 n. 694, presuppone la destinazione immediata e diretta di detti immobili al raggiungimento dei fini d'istituto, mentre l'utilizzazione indiretta e mediata di essi allo scopo di trarne risorse finanziarie, ad esempio mediante locazione, comporta la riduzione del 50 per cento dell'imposta, ai sensi dell'art. 25, quinto comma, dello stesso d.P.R.. Tale disciplina, applicabile retroattivamente agli incrementi di valore maturati nel decennio anteriore al primo gennaio 1976, manifestamente configura violazione degli artt. 3 e 53 Cost. in quanto la diversità di trattamento di soggetti aventi le medesime finalità si giustifica con la diversa destinazione degli immobili, liberamente ed autonomamente scelta dagli enti proprietari.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)