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Sez. 1, Sentenza n. 9842 del 20/09/1991 (Rv. 473958 - 01)

Tributi locali (Comunali, Provinciali, Regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (Benefici) | Immobili appartenenti ad enti non esercenti in via esclusiva o principale imprese commerciali - INVIM decennale - Assoggettabilità - Esclusione - Presupposto - Destinazione immediata e diretta alle attività istituzionali dell'ente - Diversa destinazione - Conseguenze - INVIM decennale - Riduzione ex quinto comma lett. a) dell'art. 25 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643.
Stato
decisa il 1991-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473958-01

Tributi locali (Comunali, Provinciali, Regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (Benefici)

L'esenzione dall'INVIM "decennale", per gli immobili appartenenti ad enti non esercenti in via esclusiva o principale imprese commerciali, ove si tratti di beni "destinati" alle loro attività istituzionali, secondo la previsione dell'art. 25 secondo comma lett. c del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, come modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975 n. 694, postula che tale destinazione sia immediata e diretta, e, pertanto, non riguarda gli immobili attraverso i quali quegli enti traggono le risorse finanziarie occorrenti ai propri scopi istituzionali (salva restando, in questa ipotesi, la riduzione dell'imposta contemplata dal quinto comma lett. a) del citato art. 25).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 com. 2 lett. C CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 com. 5 lett. A CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)