Sez. L, Sentenza n. 2992 del 13/05/1982 (Rv. 420909 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DOMANDA INTRODUTTIVA DI UN NUOVO GIUDIZIO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNO DEI LITISCONSORTI - EFFETTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ - TERMINE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DOMANDA INTRODUTTIVA DI UN NUOVO GIUDIZIO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNO DEI LITISCONSORTI - EFFETTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ - TERMINE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Il principio per cui, allorché una qualsiasi domanda debba essere proposta entro un termine perentorio nei confronti di più contraddittori necessari, è sufficiente la tempestiva proposizione nei confronti anche di uno solo di questi, dovendo poi il giudice provvedere ad ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, può operare solo nei casi in cui il giudizio ha inizio - o ex novo o in una fase o in un grado nuovi - , ma non quando avendo avuto luogo tale inizio con pretermissione di taluni litisconsorti il giudice abbia pronunziato l'ordine suddetto e la parte onerata dell'integrazione abbia alla stessa solo parzialmente provveduto evocando in giudizio soltanto alcuni di questi ultimi. In tal caso infatti, non è consentita l'assegnazione di un nuovo termine perentorio per il completamento della già disposta integrazione sia perché difetta il presupposto che rende applicabile l'art. 102 cod. proc. civ. (e cioè l'introduzione ex novo del giudizio) sia perché tale assegnazione equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, espressamente vietata dall'art. 153 cod. proc. civ.. (Conf 1995/76, mass n 380812).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)