Sez. 1, Sentenza n. 13188 del 26/11/1999 (Rv. 531528 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Domanda introduttiva di nuovo giudizio - Proposizione solo nei confronti di alcuni litisconsorti - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Inosservanza o osservanza parziale dell'ordine di integrazione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Il principio per cui, quando una domanda debba essere proposta entro un termine perentorio nei confronti di più contraddittori, è sufficiente la tempestiva proposizione anche dei confronti di uno solo di essi, dovendo poi il giudice provvedere e ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, opera solo nei casi in cui giudizio ha inizio (o ex novo, o in una fase o in grado nuovo), non già quando avendo, avuto luogo tale inizio con pretermissione di taluni litisconsorti e avendo il giudice ordinato l'integrazione del contraddittorio, la parte onerata abbia evocato in giudizio solo alcuni litisconsorti, così solo parzialmente osservando il suddetto ordine, non potendo, in tal caso, essere consentita l'assegnazione di un ulteriore termine per il completamento della già disposta integrazione, sia perché difetterebbe in tale ipotesi il presupposto che rende applicabile l'art. 102 cod. proc. civ. (cioè l'introduzione ex novo del giudizio), sia perché l'assegnazione di un ulteriore termine equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, proroga espressamente vietata dall'art. 153 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)