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Sez. 3, Sentenza n. 1995 del 03/06/1976 (Rv. 380812 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DOMANDA INTRODUTTIVA DI UN NUOVO GIUDIZIO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNO DEI LITISCONSORTI - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONI DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - TERMINE - INOSSERVANZA DI QUEST'ULTIMO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380812-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DOMANDA INTRODUTTIVA DI UN NUOVO GIUDIZIO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNO DEI LITISCONSORTI - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONI DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - TERMINE - INOSSERVANZA DI QUEST'ULTIMO - CONSEGUENZE.*

Il principio secondo cui, allorche una qualsiasi domanda (opposizione, impugnazione, ecc) debba esser proposta entro un termine perentorio o fissato a pena di decadenza e sussista una pluralita di soggetti controinteressati con il vincolo di litisconsorzio necessario, e sufficiente che la domanda sia proposta nel termine fissato dalla legge o dal giudice nei confronti di uno di essi affinche la decadenza sia evitata, e il giudice debba provvedere a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri, assegnando un termine ulteriore, puo operare solo nei casi in cui il giudizio ha inizio - o ex novo, o in una fase o in un grado nuovi - con il compimento di un atto nel termine fissato dal giudice o dalla legge. Ove pero in questi casi, avendo il giudice ordinato tale integrazione ed assegnato per provvedervi il termine perentorio previsto dall'art 102 cod proc civ, l'integrazione stessa sia stata eseguita solo parzialmente, l'accennato principio non puo ricevere ulteriore applicazione e non e, quindi, consentita l'assegnazione di un nuovo termine per il completamento della integrazione, sia perche in questa ipotesi difetta il presupposto che rende applicabile la norma di cui all'art 102 cod proc civ, e cioe l'introduzione di un giudizio nuovo, e sia perche l'assegnazione di un ulteriore termine equivarrebbe alla concessione di una proroga di quello precedente, espressamente vietata, riguardo ai termini perentori, dall'art 153 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)