Sez. 1, Sentenza n. 6546 del 29/07/1987 (Rv. 454801 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTO NON TASSABILE IN BASE A BILANCIO - POTERE DI PROCEDERE AD ACCERTAMENTO INDUTTIVO - PRESUPPOSTI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTO NON TASSABILE IN BASE A BILANCIO - POTERE DI PROCEDERE AD ACCERTAMENTO INDUTTIVO - PRESUPPOSTI.*
In tema d'imposte dirette a carico di soggetto non tassabile in base a bilancio, il potere dell'ufficio di procedere ad accertamento induttivo, ai sensi e nel vigore degli artt. 37 e 117 del d.P. 29 gennaio 1958 n. 645, deve essere riconosciuto non soltanto nel caso di dichiarazione integralmente omessa, ovvero non denunciante il reddito di cui l'accertamento stesso si riferisce, ma anche quando essa denunci tale reddito senza specificarne le poste attive e passive, ovvero non corredi detta specificazione dei documenti o delle indicazioni occorrenti per un controllo della sua esattezza e veridicità . (V 7240/83, mass n 431840; (V 5825/80, mass n 409650).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)