Sez. 1, Sentenza n. 7240 del 03/12/1983 (Rv. 431840 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - SINTETICO - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - SINTETICO - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di imposta di ricchezza mobile, quando la denunzia sia solo apparentemente analitica o comunque inattendibile, ovvero i documenti prodotti e le risultanze raccolte dall'ufficio non consentano, per parziale incompletezza o inattendibilità, di pervenire all'accertamento analitico del reddito tassabile, l'ufficio finanziario può ricorrere, anche in via concorrente e integrativa, e con idonea motivazione, all'accertamento sintetico con riferimento a tutte le componenti idonee ad incidere sul risultato dell'accertamento stesso. (V 547/81, mass n 411022; (V 267/81, mass n 410685; (V 260/81, mass n 410672; (V 5825/80, mass n 409650).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)